Documento informativo e arbitro per le controversie finanziarie

RECLAMI
Eventuali reclami devono essere trasmessi dall’investitore (di seguito l’“Investitore/i”), alla Funzione Comunicazione e Stampa di Dea Capital Real Estate SGR, Via Mercadante n. 18, 00198 – Roma (di seguito la “SGR”), per iscritto e secondo una delle modalità di seguito indicate:

I reclami si considerano validamente ricevuti dalla SGR se contengono almeno le seguenti informazioni:

  1. estremi identificativi del soggetto che presenta il reclamo;
  2. motivi del reclamo inerenti a lamentela e/o esposto relativo alla prestazione del servizio di gestione collettiva da parte della SGR e che quantifichino un pregiudizio economico;
  3. sottoscrizione o altro elemento che consenta l’identificazione dell’Investitore.

La SGR ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dagli Investitori cd. al dettaglio.
Il processo di gestione dei reclami si conclude nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della SGR. La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza e comunicherà – in forma scritta e entro il predetto termine – le proprie determinazioni al domicilio indicato dall’Investitore.
I dati e le informazioni concernenti i reclami degli Investitori al dettaglio sono conservati nel Registro dei reclami istituito dalla Società.
ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
La SGR aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito l’“ACF”), previsto dal D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602 e operativo dal 9 gennaio 2017.
Possono adire l’ACF gli Investitori c.d. al dettaglio – diversi dalle controparti qualificate ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater, lett. d) del D. Lgs 58/98 (TUF) e dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF – per la risoluzione di controversie insorte con la SGR relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), prima di adire l’Autorità Giudiziaria.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi summenzionati, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore ad Euro 500.000.
In caso di mancata risposta da parte della SGR entro 60 giorni dalla presentazione del reclamo, o qualora insoddisfatto dell’esito del reclamo, l’Investitore al dettaglio può presentare ricorso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF:

  • deve essere esercitato dall’Investitore entro un anno dalla data di presentazione del reclamo alla SGR o, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data;
  • non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Il ricorso all’ACF può essere proposto – esclusivamente dall’Investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore – quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, non siano pendenti, anche su iniziativa della SGR a cui l’Investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell’Investitore di adire l’Autorità Giudiziaria qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
La SGR garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dagli Investitori, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, la SGR fornirà all’Investitore adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF presso la Consob.
Il ricorso all’ACF è gratuito e sono previsti termini di risoluzione ridotti (entro 90 giorni dalla chiusura del fascicolo).
La presentazione del ricorso da parte dell’Investitore avviene online e secondo le modalità previste nel sito dell’ACF.
 
Per maggiori informazioni sull’ACF e sulle modalità di presentazione del ricorso è possibile consultare il sito internet https://www.acf.consob.it/